Per ogni informazione relativa alla Sezione ed alla sua attività sportiva, rivolgersi o telefonare, alla Segreteria. Per poter frequentare la Sezione, è necessario iscriversi alla stessa, presentando la domanda prevista dalla vigente normativa. L’iscrizione vale un anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre, ed valida per le seguenti categorie: “Volontari“, obbligati, cacciatori, e corpi armati dello stato.

Licenza per Trasporto di Armi per Uso Sportivo

I componenti delle Società di Tiro a Segno riconosciute sono autorizzati a portare l’arma da tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purchè siano muniti di una Carta di Riconoscimento vidimata dall’autorità locale di P.S., che ha sempre la facoltà di ritirarla, per ragioni di ordine pubblico.
(Art. 76 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635)
La vidimazione della Carta di Riconoscimento prevista dall’art. 76 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli artt. 42 e 44 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d’armi.
(Comma dell’art. 31 della Legge 18 aprile 1975, n. 110)

Licenza per Trasporto di Armi per Uso Sportivo

1) Alle Armi per Uso Sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Ministero dell’Interno su conforme parere della Commissione Consultiva Centrale delle Armi, sentite le Federazioni Sportive interessate affiliate al CONI.
2) Delle Armi per Uso Sportivo sottoposte a Catalogo a norma della Legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con Legge 16 luglio 1982, n. 452, e successive varianti, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo.
(Commi dell’art. 2 della Legge 25 marzo 1986, n. 85)
Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal Questore, previo accertamento dell’idoneità psicofisica e previa attestazione, di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di una Associazione di Tiro iscritta ad una Federazione affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva.
(Comma dell’art. 3 della Legge 25 marzo 1986, n. 85)

Certificato di Idoneità al Maneggio delle Armi

Articolo 251 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 N° 66
Il Certificato di Idoneità al Maneggio delle Armi è necessario ai fini della richiesta di un qualsiasi Porto d’Arma, o del Nulla Osta per l’acquisto di Armi e/o Munizioni, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze Armate dello Stato.
Il Certificato di Idoneità al Maneggio delle Armi è necessario ai fini della richiesta di un qualsiasi Porto d’Arma, o del Nulla Osta per l’acquisto di Armi e/o Munizioni, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze Armate dello Stato.
È inoltre obbligatorio per il rilascio o rinnovo del Porto d’Armi a coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati.
Estratto dalla Circolare sulla applicazione del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
557/PAS/10900(27)9

Si richiama, poi, particolare attenzione alla modifica introdotta all’articolo 8 sesto comma delle legge N°110/75, per quel che riguarda l’accertamento della capacità tecnica al maneggio delle armi.
Tale nuova disposizione, che entra in vigore il 1° luglio 2011, stabilisce una “presunzione di idoneità” tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza” hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente.
In tali ultimi casi, quindi, a corredo delle prime istanze di rilascio delle autorizzazioni richiamate al medesimo articolo 8, dovrà essere presentato anche il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi, da conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale.

Licenza di Porto Fucile

DOCUMENTI NECESSARI PER RILASCIO O RINNOVO DELLA
LICENZA DI PORTO FUCILE PER IL TIRO A VOLO o AD USO CACCIA

Verificare presso l’Autorità competente per territorio gli importi dei versamenti e che non siano sopravvenute modifiche alla documentazione sottoelencata.

PER ENTRAMBE LE LICENZE:
1) Domanda in carta bollata da Euro 16,00 diretta alla Questura od al Commissariato di Polizia di Stato competente (utilizzare il modulo ufficiale);
2) Certificato anamnestico redatto dal medico di fiducia, conforme a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. Sanità 28 aprile 1998 (G.U. n. 143 del 22 giugno 1998);
3) Certificato medico redatto dalla U.S.L. competente, in bollo da Euro 16,00, conforme a quanto disposto dall’art. 35 del T.U.L.P.S. e dall’art. 1 del D.M. Sanità 28 aprile 1998 (G.U. n. 143 del 22 giugno 1998), attestante che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere;
4) Due fotografie formato tessera, recenti ed a capo scoperto, di cui una autenticata su carta libera;
5) Una marca da bollo da Euro 16,00;
6) Fotocopia del congedo militare in carta libera, oppure Certificato di Abilitazione al Maneggio Armi rilasciato dalla Sezione del Tiro A Segno Nazionale (se rilascio);
7) Libretto e licenza scaduti (se rinnovo).

ESCLUSIVAMENTE PER LA LICENZA AD USO CACCIA
1) Versamento di Euro …,.. sul c/c N. 8003 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;
2) Certificato di Abilitazione all’esercizio venatorio rilasciato dal Servizio Faunistico della Provincia di Caserta (se rilascio).
3) Per i residenti in un comune ove non sia presente Questura o Commissariato di P.S., la documentazione deve essere presentata al Comando della Stazione dei Carabinieri competente per territorio, che provvederà all’invio alla Questura o Commissariato di P.S..

Trasporto e Porto

Trasporto:
L’arma DEVE essere contenuta in una custodia esterna (valigetta o fodero), DEVE essere scarica e le eventuali munizioni DEVONO essere TRASPORTATE in un contenitore separato.
Porto:
L’arma può essere portata addosso carica, ovvero pronta all’uso
La C.M. 14 febbraio 1998, n. 559/C.3159-10100(1) fornisce chiarimenti in merito ai tipi di armi che è possibile portare/trasportare con le varie licenze.